LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL
6-11-1996
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Indice:
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Il Consiglio
Provinciale ha approvato |
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ARTICOLO 5
Modifica dell' articolo 8/ bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, concernente << Riforma del diritto di edificare >> 1. Il comma 1 dell' articolo 8/ bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente: << 1. I volumi tecnici di cui alla lettera e) del comma 1 dell' articolo 8 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all' articolo 2; sono altresì esentati dal contributo di concessione di cui all' articolo 2 i volumi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a partire dall' 1 gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica. >>
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